Il DPR 162/99 tratta anche, all’articolo 14, delle verifiche straordinarie, che sono effettuate dagli stessi soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche. 

Occorre far eseguire la verifica straordinaria su un ascensore in tre diversi casi:

  1. a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, per poter consentire la rimessa in esercizio dell’impianto fermato dal Comune;
  2. in caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, quando il proprietario o il suo legale rappresentante devono darne immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto;
  3. a seguito di modifiche significative apportate all’ascensore, più precisamente nei seguenti casi di:
  • cambiamento della velocità
  • cambiamento della portata
  • cambiamento della corsa
  • cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico
  • sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

In tutti questi casi il proprietario deve incaricare l’ente autorizzato ad effettuare la verifica e potrà far rimettere in esercizio l’impianto solo se l’ente emette un verbale con esito positivo; i costi della verifica sono a suo carico.

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