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Verifiche della messa a terra degli impianti elettrici

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D.P.R. n. 462/01 verifica impianto di Messa a Terra

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.6 del 08 gennaio 2002 è stato pubblicato il D.P.R. n. 462/01 che introduce profonde novità in materia di omologazione e verifiche periodiche degli impianti di terra, di protezione dai fulmini e nei luoghi con pericolo di esplosione.
Nel seguito si riassumono le indicazioni contenute nel testo legislativo

1) Impianti di terra e di protezione contro i fulmini
Omologazione dell’impianto
L’omologazione dell’impianto viene effettuata dall’installatore che, dopo averne verificato la corretta realizzazione, rilascia al datore di lavoro la dichiarazione di conformità (prevista dalla legge 46/90).
Il datore di lavoro può mettere in esercizio l’impianto soltanto dopo avere ricevuto la suddetta dichiarazione.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio, il datore di lavoro deve sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell’impianto ed inviarla sia all’Ispesl che alla ASL (o Arpa) territorialmente competente.

Verifiche a campione
L’Ispesl effettua verifiche a campione degli impianti (valutandone la conformità alla normativa vigente) e trasmette i risultati di tali controlli alla ASL (o Arpa) territorialmente competente.

Verifiche periodiche
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione e a sottoporre a verifica periodica:ogni due anni gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio; ogni cinque anni gli altri impianti.
Il datore di lavoro può scegliere se affidare le verifiche periodiche ad Organismi Notificati ICERT srl dal Ministero dello sviluppo economico, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro, che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

2) Impianti nei luoghi con pericolo di esplosione
Omologazione dell’impianto
L’installatore, dopo avere verificato la corretta realizzazione dell’impianto, rilascia al datore di lavoro la
dichiarazione di conformità (prevista dal DM 37/08). Il datore di lavoro può mettere in esercizio l’impianto soltanto dopo avere ricevuto al suddetta dichiarazione.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio, il datore di lavoro deve sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell’impianto ed inviarla alla ASL (o Arpa) territorialmente competente.
L’omologazione dell’impianto viene effettuata dalle ASL (o Arpa), che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati (il costo delle verifiche è a carico del datore di lavoro).

Verifiche a campione
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una regolare manutenzione dell’impianto ed a sottoporlo a verifica ogni due anni.
Il datore di lavoro può scegliere se affidare le verifiche periodiche all’ASL (o Arpa) oppure ad Organismi Notificati ICERT srl dal Ministero dello sviluppo economico, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro, che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

Verifiche straordinarie
Gli organismi individuati (ICERT srl ) possono essere chiamati ad effettuare verifiche straordinarie su tutti e tre i tipi di impianti citati in precedenza (impianto di terra, di protezione contro i fulmini e nei luoghi con pericolo di esplosione). q Le verifiche straordinarie sono senz’altro effettuate in q Le verifiche straordinarie sono senz’altro effettuate in caso di esito negativo della verifica periodica, a fronte di modifiche sostanziali dell’impianto e su richiesta del datore di lavoro.
E’ prevista l’abrogazione degli articoli 40 e 328 del DPR 547/55, gli articoli 2,3 e 4 del DM 12/9/59 e gli allegati A, B e C al suddetto decreto.
Le prescrizioni del decreto si applicano anche agli impianti per i quali è già stata presentata la denuncia (all’Ispesl o alla ASL) alla data di entrata in vigore del presente testo di legge